LE REGOLE DEL MOVIMENTO ELETTRICO

I monopattini elettrici sono indubbiamente il mezzo di trasporto del momento. Innovativi, semplici da usare, facili da trasportare, non inquinanti, con autonomie che possono raggiungere e superare i 40Km. Lo stesso Governo Italiano scommette su di loro per la micro-mobilità con bonus per il loro acquisto. Ma quali sono le norme che li regolamentano e, soprattutto, quale scegliere per rispettare il Codice della Strada ed evitare sanzioni o addirittura la confisca?

Il quadro normativo in merito ai monopattini elettrici
La legge n.8 del 28 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020 ed in vigore dal 1 marzo 2020, ha convertito il decreto legge n.162 (decreto milleproroghe) con alcune modificazioni. In particolare ha introdotto l’art. 33-bis che definisce disposizioni in merito alla circolazione dei dispositivi per micromobilità elettrica ed i veicoli atipici.

Tale articolo ha modificato l’art. I comma 75 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160. Quest’ultimo aveva equiparato i monopattini elettrici ai velocipedi con determinate caratteristiche definite dal decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture dei trasporti.

Il decreto ministeriale era in attuazione a quanto previsto per la sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

Cosa Cambia
Innanzitutto la norma proroga la sperimentazione estendendola fino al 27 luglio 2022 per permettere la raccolta di informazioni e permettere le valutazioni per una futura regolamentazione.

Inoltre essa introduce una serie di commi che disciplinano la circolazione dei monopattini elettrici che, a parte per le caratteristiche dettate dal decreto ministeriale, sono considerati al di fuori della sperimentazione. Sperimentazione invece valida per i segway, hoverborad e monowheel ed anche per questi estesa fino al 27 luglio 2020.

Infine introduce anche il comma 2-bis all’art.59 del CdS disciplinando le sanzioni per chiunque circoli con un veicolo atipico per il quale non sia stata ancora definita le caratteristiche tecniche e funzionali, tale sanzione varia da 200 € ad 800 € con l’eventuale pena accessoria della confisca e la successiva distruzione del mezzo.

 

Quali monopattini elettrici possono circolare
Come si denota dal quadro normativo, sebbene in costante mutamento, ormai si è giunti ad una definizione quasi finale delle caratteristiche principali che il monopattino elettrico deve avere, i suoi limiti di circolazione e chi può farne uso.

Vediamo le caratteristiche del mezzo previste dalla norma:

Obblighi documentali del monopattino elettrico
Deve avere un limitatore di velocità impostabile a 25 Km/h: precedentemente il limite era di 20 Km/h. Il mezzo può circolare su strade urbane con limite di 50 Km/h e traffico consentito ai normali velocipedi (biciclette), ma non può mai superare la velocità di 25 Km/h ed ovviamente, qualora presenti, l’obbligo di circolare nelle piste ciclabili. Non può circolare sulle strade extra-urbane se non vi è una pista ciclabile ed in tal caso dovrà obbligatoriamente circolare in essa rispettandone i limiti di velocità. Inoltre nelle aree pedonali, salvo diversa indicazione, è consentito circolare con il monopattino a patto che non si superino i 6 Km/h. Questo implica che il monopattino elettrico dovrà permettere l’impostazione di almeno 2 livelli del limitatore di velocità predefiniti. (25 Km/h e 6 Km/h)
Non occorre la targa, l’omologazione, la copertura assicurativa etc. essendo equiparato per questo aspetto
Riportare la marchiatura “CE” prevista dalla direttiva 2006/42/CE. La dichiarazione di conformità non deve essere portata con sé mentre si conduce il mezzo, ma gli organi di polizia stradale possono intimarne la successiva esibizione (art. 180, comma 8 CdS)
Caratteristiche tecniche del monopattino elettrico
Il motore elettrico deve erogare una potenza nominale continua (indicata come Rated Power) non superiore ai 500 W: da notare che è differente dalla potenza massima (Max Power) che è ininfluente al fine sanzionatorio e di solito indicata come potenza del mezzo.
Non deve essere presente un seggiolino od un qualsiasi posto a sedere perché i monopattini elettrici sono prettamente destinati ad un uso con postura in piedi
Deve avere un campanello per le segnalazioni acustiche che segua le norme costruttive, di montaggio e tecniche esattamente identiche a quelle per i velocipedi
Deve avere luci bianche o gialle anteriormente, luce rossa e catadiottri rossi posteriormente. In assenza delle quali da mezz’ora dopo il tramonto fino all’alba e durante il giorno nel caso le condizioni atmosferiche le richiedano, non sarà utilizzabile ma solamente conducibile o trasportabile a mano
Chi può condurre un monopattino elettrico
In merito ai conducenti la norma non prevede patenti o patentini per la conduzione imponendo però il compimento del 14esimo anno di età ed alcuni comportamenti:

Ovviamente il rispetto dei limiti di velocità sopra indicati
Si deve procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui sia richiesto dalle condizioni di circolazione stradale e mai affiancati in numero superiore a 2
I minori in base alle differenti caratteristiche di maggiore pericolosità dei monopattini elettrici devono indossare il casco protettivo
Le braccia devono rimanere libere e sempre reggere il manubrio fatta eccezione per le eventuali indicazioni per le manovre di svolta. Implicando questo che non si possono trasportare borse, ombrelli o qualsiasi altra cosa che non permetta la necessaria libertà di movimento mentre si utilizza il monopattino elettrico.
Quando è necessario accendere l’illuminazione del monopattino elettrico si dovrà anche indossare un giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità
Infine non si possono trasportare altre persone, animali od oggetti. Nemmeno trainare o essere trainati da altri veicoli.
I monopattini elettrici ed il codice della strada
Per i monopattini elettrici la norma prevista all’art.1 comma 75-ter prevale sull’art. 142 del CdS perché disposizione speciale e specifica per questo mezzo. Quindi, se colti ad andare con una velocità superiore ai 25 Km/h e superiore al limite imposto per la strada che si sta percorrendo, sarà applicata la sanzione prevista dall’art.1 comma 75-ter succitato. Invece la sanzione sarà quella applicabile dall’art. 142 CdS se la velocità sarà inferiore ai 25 Km/h ma superiore al limite vigente sulla carreggiata. Le sanzioni di quest’ultimo articolo saranno anche applicate qualora vi sia il superamento dei limiti imposti e si stia viaggiando su una pista ciclabile.

In merito all’uso del casco esso dovrà essere “idoneo” e omologato seguendo tutte le indicazioni e le norme già vigenti per i caschi utilizzati con i velocipedi.

Codice della Strada
Infine essendo equiparato ad un velocipede, per tutto ciò che non è specificatamente disciplinato dalle nuove norme sarà applicato il CdS vigente per i velocipedi, in particolare l’art.182 CdS che ne disciplina la circolazione.

Ad esempio:

Art.115 – Rispetto dei requisiti fisici e psichici: quindi non si può condurre il monopattino se sotto l’effetto di droghe, medicinali o alcool
Art.143: si deve circolare tenendosi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, per non intralciare gli altri veicoli. Inoltre non si può circolare sul marciapiede e se obbligati occorre trasportarlo o condurlo a mano
Art.154: Come per le biciclette si deve indicare la direzione in caso di svolta con il braccio
Art.173: Si può utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo elettronico solo con l’ausilio di un auricolare. Questo per garantire che le mani siano sempre libere e utilizzate per la gestione del mezzo
Artt.186 e 187: se si conduce un monopattino elettrico in stato di ebrezza alcolica o di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si risponderà alla violazione di questi articoli come nel caso di un automobilista. Tuttavia non vi sarà né la sospensione della patente eventualmente posseduta né la decurtazione dei punti
Cosa prevede la norma per gli altri dispositivi elettrici
Come indicato la legge n.8 del 28 febbraio 2020 che ha convertito il decreto milleproroghe, si focalizza principalmente sui monopattini elettrici. Semplicemente prorogando la sperimentazione per gli altri dispositivi elettrici “innovativi” (hoverboard, monowheel, segway) al 27 luglio 2022.

Questo implica che i mezzi sopraindicati sono disciplinati dal decreto di sperimentazione del Ministro delle infrastrutture e trasporti.

Va da sé che tutti i mezzi con propulsione muscolare e non elettrica non rientrano quindi nelle casistiche previste e normate dal decreto ministeriale.

Limiti per i dispositivi elettrici differenti dai monopattini
Il decreto ministeriale prevede che solo in alcune zone urbane preventivamente autorizzate alla sperimentazione possa essere condotto un dispositivo a propulsione elettrica atipico.

Indicando altresì che si può condurre questo tipo di mezzi solo se maggiorenni o minorenni in possesso di una patente AM, A1 o B1.

Il dispositivo dovrà rispettare strettamente le caratteristiche tecniche fissate dal decreto ministeriale e non dovrà circolare mai al di fuori delle aree di sperimentazione. In caso di violazione si incorrerà in una sanzione amministrativa che andrà da 100 € a 400 €.

Se l’illecito sarà effettuato con un dispositivo che ha un motore termico o un motore elettrico con potenza nominale continua superiore ai 2000 W si incorrerà oltre che alla sanzione pecuniaria anche alla sanzione accessoria di confisca del bene.

Sanzioni per i monopattini elettrici con caratteristiche difformi
Se il monopattino elettrico non rispetta le caratteristiche sopra indicate sarà verificato se rientra in una delle categorie dei veicoli esistenti in base alle disposizioni del Codice della Strada ed integrate dalle norme del Regolamento (UE) 168/2013. Una volta caratterizzato il veicolo saranno applicate le norme vigenti per la categoria assegnata.

In generale se il monopattino elettrico difforme è un mezzo:

a due ruote,
permette uno spostamento autonomo, quindi senza propulsione muscolare del conducente,
non è destinato al trasporto di bambini od invali,
ha per costruzione una velocità superiore ai 6 Km/h,
ha una sella od un sedile per permetterne la conduzione in posizione seduta,
non è autobilanciato
la categoria più probabile sarà quella dei ciclomotori o motocicli.

Categorizzare il veicolo
Per completezza qui di seguito si riporta una tabella sintetica di come avvenga l’assegnazione della categoria secondo il Regolamento (UE) 168/2013

Velocità in Km/h Potenza nominale Continua Altezza posto a sedere in mm Classificato
7 – 45 Qualsiasi < o = 540 Non sottoposto a regole dei ciclomotori o motocicli
7 – 45 Fino a 4 kW >540 Ciclomotore
7 – 45 Oltre 4 kW >540 Motociclo
7 – 45 Qualsiasi < o = 400 Non sottoposto a regole dei ciclomotori o motocicli
7 -45 Fino a 4 kW > 400 Ciclomotore
7 – 45 Oltre 4 kW > 400 Motociclo
>45 Qualsiasi < o = 540 Non sottoposto a regole dei ciclomotori o motocicli
>45 Qualsiasi >540 Motociclo
>45 Qualsiasi < o = 400 Non sottoposto a regole dei ciclomotori o motocicli
>45 Qualsiasi >400 Motociclo

I dispostitivi autobilancianti (segway, monowheel etc.) invece non saranno mai classificati come motocicli o ciclomotori e saranno considerati dispositivi elettrici normati dal succitato decreto ministeriale e rientranti nella sperimentazione.

Procedura sanzionatoria
La procedura sanzionatoria seguirà le regole dettate dal titolo VI del Codice della Strada in toto, incluse le modalità di contestazione, pagamento e ricorso.

I commi 75-bis e 75-quintes dell’art.1 della legge 160/2019 prevedono la sanzione accessoria di confisca nei confronti dei monopattini elettrici che circolano con un motore termico o una potenza nominale continua superiore ai 2000 W.

Confisca del mezzo
In merito alla confisca va considerato che se il mezzo non potrà essere considerato un monopattino elettrico ovvero un motociclo o un ciclomotore esso potrebbe non essere considerato un veicolo. Quindi potrebbe non essere applicato l’art.213 CdS e le procedure di confisca indicate in tale articolo, ma sarà invece considerato un oggetto facendo riferimento alle procedure previste dal dPR n.571 del 29 luglio 1982.

Per procedere alla confisca sarà necessario, essendo, in ogni caso, un bene mobile non registrato e privo di dati identificativi, assegnare con certezza un proprietario.

Per questo sarà considerato il conducente come detentore di un “titolo” astrattamente idoneo e quindi proprietario a meno ché possa dimostrare che la proprietà sia in capo ad un altro soggetto con l’esibizione di documentazione che possa provarlo.

Nel caso in cui il conducente sia un minore valgono le regole previste dall’art. 2 della legge 689/91 per la quale delle eventuali violazioni ne risponde l’esercente la responsabilità genitoriale. Quindi il proprietario del mezzo sarà considerato quest’ultimo.

Sperimentazione e probabili modifiche
La sperimentazione di questi nuovi mezzi come indicato proseguirà fino al 27 luglio 2022.

Durante questo periodo i dati delle infrazioni e degli incidenti saranno attentamente valutati dai differenti organi per comprendere e fondare al meglio le norme che saranno definitive.

Definendo, oltre che per i monopattini, quali altri dispositivi elettrici saranno consentiti sulle nostre strade al di fuori delle aree di sperimentazione. Nonché quali norme aggiuntive saranno necessarie per permettere a tutti di muoversi in sicurezza.

Chiunque oggi acquisterà un dispositivo elettrico o un monopattino elettrico deve essere consapevole che modifiche potranno esservene sia sulle caratteristiche tecniche che sulle norme che governano l’utilizzo del dispositivo.

Ma soprattutto che tali modifiche alle normative vigenti saranno frutto del comportamento e dell’attenzione che sarà utilizzata dal conducente stesso. Il conducente diventerà parte del processo di affinamento delle regolamentazioni.

Infatti tali eventuali modifiche avranno il principale scopo di incrementare la sicurezza per tutti i cittadini e per gli utilizzatori di questi innovativi mezzi.